Art. 1
In vigore dal 20 ott 1996
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n 616, che dispone che il Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce la tariffa degli onorari e delle indennità, nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai geologi, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi;
Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1991, n. 456, di adeguamento della tariffa per le prestazioni professiona1i dei geologi;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio nazionale dei geologi in data 7 aprile 1994 e 12 aprile 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 4 giugno 1996, n. 2511-37/3-1;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui all'art. 13 del capo II del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1971, modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono fissati nella misura di:
a) L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato;
b) L. 73.500 per ogni ora o frazione di ora per l'aiuto iscritto all'albo;
c) L. 55.000 per ogni ora o frazione di ora per l'aiuto di concetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1996-07-30;519#art-1