Art. 1

In vigore dal 20 ott 1996
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n 616, che dispone che il Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce la tariffa degli onorari e delle indennità, nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai geologi, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi; Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1991, n. 456, di adeguamento della tariffa per le prestazioni professiona1i dei geologi; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le deliberazioni del Consiglio nazionale dei geologi in data 7 aprile 1994 e 12 aprile 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 4 giugno 1996, n. 2511-37/3-1; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui all'art. 13 del capo II del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1971, modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono fissati nella misura di: a) L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato; b) L. 73.500 per ogni ora o frazione di ora per l'aiuto iscritto all'albo; c) L. 55.000 per ogni ora o frazione di ora per l'aiuto di concetto.
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