Art. 4

In vigore dal 20 ott 1996
1. Gli importi di analisi e prove di cui all'art. 29 del capo VI del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1971, modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono ulteriormente aumentati del quindici per cento per le voci di cui al capoverso A; del quindici per cento per la voce b) di cui al capoverso B, come da tabella V parte integrante del presente decreto.
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