Art. 2
In vigore dal 20 ott 1996
1. Gli onorari a quantità di cui agli articoli 15, 16 e 17 del capo III, del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1971, modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono ulteriormente aumentati del quindici per cento per ogni singola voce, come da tabella I allegata, che fa parte integrante del presente decreto.
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