Art. 5
Modifiche del presente regolamento
In vigore dal 20 set 1996
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione dell'Istituto superiore di sanità verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate con le medesime modalità e forme del presente regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 luglio 1996
Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLIK
Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 279
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-07-17;458#art-5