Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 set 1996
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nella seduta del 25 luglio 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. 22349/Sap 69 in data 11 giugno 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua le categorie di documenti, esclusi dall'esercizio del diritto di accesso secondo quanto previsto all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Istituto superiore di sanità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-07-17;458#art-1