Art. 3
Esclusioni del diritto di accesso già previste dall'ordinamento
In vigore dal 20 set 1996
Esclusioni del diritto di accesso
già previste dall'ordinamento
1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.
2. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Istituto detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-07-17;458#art-3