Art. 4
Differimento del diritto di accesso
In vigore dal 20 set 1996
1. Ai sensi degli articoli 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è differito al momento dell'adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti, l'accesso agli elaborati di candidati partecipanti a procedimenti concorsuali o selettivi, salvo che per gli elaborati del titolare dell'interesse.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente fare ricorso al differimento. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-07-17;458#art-4