Art. 15

Disposizioni finali

In vigore dal 28 ago 1996
1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento adottato con decreto ministeriale 29 gennaio 1996, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 1996. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 luglio 1996 Il Ministro: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: FLICK Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in virtù di quanto stabilito dall', comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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urn:nir:stato:decreto:1996-07-05;420#art-15

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