Art. 11

Caratteristiche dei titoli obbligazionari

In vigore dal 28 ago 1996
1. I prestiti sono inizialmente rappresentati da un unico certificato globale di valore pari all'importo nominale emesso; lo stesso certificato è destinato al subdeposito accentrato ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, presso la Monte Titoli S.p.a. ovvero, per i prestiti collocati sui mercati esteri presso appositi enti internazionali; il certificato può altresì essere gestito a cura dell'emittente. Il certificato rappresentativo del prestito, da emettere privo di cedole, deve prevedere apposite caselle da stampigliare all'atto del pagamento delle rate di interesse maturate o delle quote di rimborso capitale, secondo il piano previsto dal regolamento del prestito. 2. Per i prestiti emessi sul mercato interno l'ente emittente provvederà, a spese del richiedente, alla stampa dei titoli, qualora ne venga richiesto l'allestimento materiale. I titoli dovranno avere segni caratteristici analoghi a quelli fissati con i decreti del Ministero del tesoro per i titoli di Stato a medio-lungo termine in quanto applicabili. 3. L'ente emittente, in relazione all'ammontare dei titoli allestiti per ciascun prestito e alle quote di capitale rimborsate, aggiorna il valore del certificato globale emesso, se direttamente gestito. Analogo aggiornamento va altresì effettuato se il certificato globale è rappresentativo di obbligazioni convertibili in azioni, per la quota parte convertita. L'aggiornamento del certificato globale, in caso di sub-deposito accentrato di cui al precedente comma 1, avverrà a cura della Monte Titoli S.p.a. con le modalità indicate nella convenzione di cui al successivo comma. 4. Qualora l'ente emittente decida di avvalersi della gestione accentrata dei titoli, è tenuto a stipulare apposita convenzione con la Monte Titoli S.p.a. ovvero con gli enti internazionali di cui al comma 1 del presente articolo.
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