Art. 12

Commissioni di collocamento

In vigore dal 28 ago 1996
1. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso, l'ente emittente corrisponderà agli intermediari incaricati del collocamento una provvigione non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare da ciascuno sottoscritto. 2. Per le emissioni da collocare sul mercato interno gli intermediari non dovranno applicare alcun onere di intermediazione alla clientela.
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