Art. 14

Quotazione sul mercato secondario

In vigore dal 28 ago 1996
1. L'ente emittente può richiedere la quotazione ufficiale dei propri titoli sul mercato secondario interno ed estero. Per la quotazione sul mercato interno si osservano le disposizioni vigenti in materia.
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urn:nir:stato:decreto:1996-07-05;420#art-14

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