Art. 7
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In vigore dal 17 lug 1996
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 maggio 1996
Il Ministro: CORONAS Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1996
Registro n. 2 Interno, foglio n. 135
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1996-05-08;348#art-7