Art. 4
Prove scritte e orali
In vigore dal 17 lug 1996
1. Gli esami si articolano in due prove scritte e in una prova orale, sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo, con particolare riferimento all'attività degli enti locali:
1) organi comunali e provinciali (elezione, funzionamento e competenze);
2) regime dei controlli sugli atti e sugli organi;
3) servizi pubblici locali e aziende speciali e servizi di competenza statale;
4) forme associative e di cooperazione fra enti locali;
5) pianificazione urbanistica e gestione del territorio;
6) disciplina dei lavori pubblici e delle procedure di gara e attività contrattuale;
7) stato giuridico ed economico dei dirigenti e del restante personale;
b) diritto costituzionale, con particolare riferimento all'ordinamento regionale e degli enti locali;
c) diritto tributario, con particolare riferimento al sistema tributario degli enti locali;
d) elementi di diritto civile;
e) elementi di diritto penale;
f) ragioneria applicata agli enti locali;
g) ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
2. Le prove scritte consistono nella soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposte sintetiche e a contenuto teorico-pratico vertenti nelle materie indicate al comma 1.
3. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto nel complesso delle prove scritte una media di almeno ventuno trentesimi, purchè in ciascuna delle due prove abbiano riportato un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale consiste in un colloquio. Essa si intende superata qualora il candidato riporti un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
5. Lo svolgimento delle prove scritte e orali è disciplinato dalle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La procedura concorsuale si concluderà entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione.
Storico versioni
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