Art. 5
Attribuzione dei punteggi complessivi e dichiarazione di idoneità
In vigore dal 17 lug 1996
Attribuzione dei punteggi complessivi
e dichiarazione di idoneità
1. A seguito di superamento delle prove scritte e orali e sulla base della somma dei punti conseguiti dai candidati, rispettivamente, nella media delle due prove scritte e nella prova orale, la commissione esaminatrice attribuisce il punteggio complessivo e forma l'elenco degli idonei.
2. L'elenco definitivo dei candidati risultati idonei è approvato dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 del presente articolo il Ministro dell'interno dichiara che i candidati in elenco hanno conseguito l'idoneità per la partecipazione ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di seconda classe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1996-05-08;348#art-5