Art. 6

Commissione esaminatrice

In vigore dal 17 lug 1996
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da un consigliere di Stato o magistrato ordinario, amministrativo o contabile o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione. 2. Il compenso da corrispondere al presidente, ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni. 3. Le spese per la corresponsione dei compensi e dei rimborsi ai componenti della commissione e per lo svolgimento della procedura concorsuale gravano sul capitolo n. 1550 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'interno.
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Commissione esaminatrice (Art. 6 Regolamento recante attuazione delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235, relativo all'espletamento del concorso per l'idoneita' a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2a classe.) — Testo vigente | Portale Normativo