Art. 5

In vigore dal 7 giu 1996
1. I soggetti che corrispondono i compensi di cui all' e che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta ai fini delle imposte sui redditi applicano le disposizioni del medesimo e comunicano all'INPS, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalità, il comune di iscrizione anagrafica, l'indirizzo e l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno precedente.
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