Art. 3
In vigore dal 7 giu 1996
1. Gli enti previdenziali diversi dall'INPS i cui iscritti o pensionati sono iscritti anche alla gestione separata di cui all', comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno facoltà di curare la riscossione dei contributi dovuti ai sensi del presente decreto dai soggetti iscritti all'apposita gestione istituita presso l'INPS. La riscossione è effettuata per conto della predetta gestione separata.
Resta, comunque, salva la facoltà dei predetti soggetti di optare per il versamento dei contributi all'Ente previdenziale di appartenenza ovvero all'INPS; tale opzione è esercitata all'atto dell'iscrizione alla gestione ovvero entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo comma 2.
2. I rapporti tra l'INPS e gli enti di cui al primo comma sono regolamentati da convenzioni soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-05-02;281#art-3