Art. 1

In vigore dal 7 giu 1996
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente ancorchè non in via esclusiva, le attività di cui all'art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei soggetti che svolgono l'attività di incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426; Visto l', commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina i contenuti del connesso obbligo contributivo, con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura percentuale della relativa contribuzione, nonché agli adempimenti che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed ai committenti dell'attività espletata; Visto l', comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, il compito di definire modalità e termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività espletata, il riparto del medesimo tra lavoratore e committente, e che stabilisce le sanzioni applicabili in caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento del contributo alla gestione di pertinenza e il trattamento delle eventuali eccedenze; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, che differisce la decorrenza dell'obbligo contributivo di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamenta in materia contributiva; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996; Considerato di non poter accogliere il rilievo formulato dal predetto consesso, relativo alla disposizione di cui all', comma 3, in ordine alla misura del tasso di interesse da corrispondere agli aventi diritto, in caso di eccedenza contributiva, ritenendo di dover tener ferma la misura di cui all', comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, poiché ad essa fanno riferimento le più recenti normative previdenziali che disciplinano la restituzione dei contributi per i liberi professionisti; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81060; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, versano alla gestione separata di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un importo pari al 10 per cento dell'ammontare del compenso, determinato ai sensi dell'art. 50, comma 8, del predetto testo unico. 2. Il contributo annuo di cui al comma 1 non può superare complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo di cui all', comma 18, della legge n. 335 del 1995 ed è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso. 3. Qualora i versamenti effettuati dai soggetti indicati al comma 1 superano il limite di cui al comma 2, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Su richiesta, l'eccedenza è restituita dall'INPS agli aventi diritto maggiorata dell'interesse di cui all', comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, con decorrenza dal giorno della domanda. Al raggiungimento del predetto limite ciascun collaboratore comunica ai propri committenti ed all'INPS che non devono essere effettuati ulteriori versamenti. 4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 20 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo. 5. Il contributo di cui al comma 1 non si applica ai compensi relativi a prestazioni effettuate entro il 29 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ed entro il 31 marzo 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, anche se tali compensi siano stati corrisposti successivamente alle predette date.
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