Art. 4

In vigore dal 7 giu 1996
1. I soggetti indicati nell'art. 23, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi per le prestazioni di cui agli inoltrano all'INPS, nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, una copia del modello 770/D e del modello 770/D1, ovvero dei relativi supporti magnetici, con esclusione dei dati relativi ai percettori di redditi di lavoro indicati nell'art. 49, commi 2, lettere da b) a f), e 3 nonché nell'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
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