Art. 14
Segnale codificato di prova
In vigore dal 10 lug 1996
1. Il segnale codificato di prova deve essere costituito da una successione di segnali di codice, separati l'uno dall'altro da un adeguato intervallo. Nel caso di messaggio solo tono questo è costituito da un preambolo seguito da un blocco contenente l'indirizzo del ricevitore. Il messaggio alfanumerico sarà invece costituito da un preambolo e da un blocco contenente l'indirizzo del ricevitore seguito da un messaggio di 80 caratteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1996-04-10;328#art-14