Art. 9

Visualizzazione del messaggio

In vigore dal 10 lug 1996
1. I ricevitori devono essere in grado di visualizzare almeno la serie di caratteri indicati nella tabella 1 (nel caso di ricevitori alfanumerici) e nella tabella 2 (nel caso di ricevitori numerici). In aggiunta, nel caso alfanumerico, può altresì essere possibile utilizzare altri set di caratteri. I predetti caratteri vengono trasmessi secondo le modalità proprie del codice POCSAG. 2. Qualora il messaggio sia più lungo del numero di caratteri visualizzabili, il ricevitore deve darne una chiara indicazione ottica; a tale scopo deve essere disponibile un comando per il richiamo degli ulteriori caratteri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1996-04-10;328#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo