Art. 6
Struttura del ricevitore
In vigore dal 10 lug 1996
1. Il ricevitore deve essere contenuto in una singola unità adatta alla sua agevole utilizzazione come apparato personale. L'accesso ai circuiti del ricevitore non deve essere consentito all'utenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1996-04-10;328#art-6