Art. 1
In vigore dal 19 giu 1996
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 dell'11 giugno 1973;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 29 agosto 1977;
Preso atto della Direttiva comunitaria n. 75/445/CEE del 26 giugno 1975, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità economica europea del 26 giugno 1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 del 3 agosto 1982;
Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;
Vista la relativa comunicazione inviata dal Consiglio di Stato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 145/95 in data 9 gennaio 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Gli enti, ditte o privati che intendono far iscrivere cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali di cui all'art. 21 della legge 22 maggio 1973, n. 269, devono presentare domanda al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per le risorse forestali, montane ed idriche, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, allegando una copia debitamente compilata della scheda semplificata di identificazione di cui all'allegato 1 al presente decreto, e della documentazione sui risultati di prove preliminari aventi come oggetto la valutazione del comportamento del nuovo clone per lo meno nei riguardi dei caratteri fondamentali di cui all' ed eseguite con le modalità ed i criteri di cui all'.
2. A norma dell'art. 23 della legge 22 maggio 1973, n. 269, la Commissione nazionale del pioppo costituita con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1968 e nel seguito indicata semplicemente CNP, provvede, attraverso istituti di ricerca appositamente designati, alla valutazione delle caratteristiche dei cloni di pioppo con le metodologie previste dal presente decreto ed in conformità alle norme di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e ne propone l'iscrizione nel Registro nazionale dei cloni forestali, nel seguito indicato semplicemente RNCF.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1996-03-05;308#art-1