Art. 3
In vigore dal 19 giu 1996
1. Ai fini delle proposte da formulare per l'iscrizione nel RNCF e per i pareri circa l'accettazione dei cloni da considerare "in corso di osservazione e sperimentazione" di cui agli articoli precedenti, la CNP nomina un Comitato tecnico costituito da un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi:
a) Direzione generale per le risorse forestali, montane ed idriche;
b) Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;
c) Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato;
d) Centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma;
e) Istituto per la ricerca sul legno di Firenze;
nonché da:
f) un rappresentante dei pioppicoltori, nominato dalle Associazioni agricole facenti parte della CNP;
g) un esperto di pioppicoltura nominato dalle regioni in cui è costituito il Comitato regionale del pioppo od altro organismo equivalente.
2. Per ogni membro viene nominato un supplente.
3. Il Comitato tecnico nomina fra i suoi membri il presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Il segretario della CNP è anche segretario del Comitato tecnico.
4. Se un clone viene proposto per la registrazione da un ente, ditta o privato rappresentato nel Comitato tecnico, il relativo rappresentante si deve astenere dalla discussione e dalla votazione riguardante il clone medesimo.
5. Per lo studio di problemi particolari il Comitato tecnico può servirsi di esperti che intervengono alle riunioni a titolo consultivo senza diritto di voto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1996-03-05;308#art-3