Art. 5

In vigore dal 19 giu 1996
1. Per l'ammissione alla sperimentazione il selezionatore deve produrre i dati di prove preliminari da lui direttamente eseguite o fatte eseguire, per suo conto, da istituti, enti o liberi professionisti iscritti all'albo dei biologi o dei dottori agronomi e dei dottori forestali. I metodi per l'esecuzione di dette prove possono discostarsi da quelli previsti per la sperimentazione di cui al presente decreto, ma devono avere comunque validità scientifica. I dati devono essere espressi in forma quantitativa e consentire un'interpretazione statistica corretta delle fonti di variabilità genetica, ambientale e di errore sperimentale. 2. Le prove preliminari devono avere come oggetto perlomeno i caratteri fondamentali di comportamento e produzione; altri caratteri, tra i supplementari, possono essere inclusi a discrezione del selezionatore. Dette prove devono includere i medesimi cloni testimoni previsti per la sperimentazione ufficiale (). 3. I risultati delle prove preliminari devono essere espressi in forma di relazione che, per ogni carattere, includa: a) descrizione dei materiali e metodi impiegati; b) esposizione dei risultati ottenuti; c) discussione dei risultati. 4. Il Comitato tecnico, esaminata la relazione, può: a) respingere la domanda di ammissione alla sperimentazione se, in base ai dati presentati, si può presumere con ragionevole certezza che il clone non possiede i requisiti di superiorità richiesti per la registrazione; b) respingere la relazione in tutto o in parte quando questa non dia garanzie sufficienti di attendibilità dei dati prodotti; c) approvare la relazione e ammettere il clone alla sperimentazione ufficiale.
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