Art. 5
In vigore dal 19 giu 1996
1. Per l'ammissione alla sperimentazione il selezionatore deve produrre i dati di prove preliminari da lui direttamente eseguite o fatte eseguire, per suo conto, da istituti, enti o liberi professionisti iscritti all'albo dei biologi o dei dottori agronomi e dei dottori forestali. I metodi per l'esecuzione di dette prove possono discostarsi da quelli previsti per la sperimentazione di cui al presente decreto, ma devono avere comunque validità scientifica.
I dati devono essere espressi in forma quantitativa e consentire un'interpretazione statistica corretta delle fonti di variabilità genetica, ambientale e di errore sperimentale.
2. Le prove preliminari devono avere come oggetto perlomeno i caratteri fondamentali di comportamento e produzione; altri caratteri, tra i supplementari, possono essere inclusi a discrezione del selezionatore. Dette prove devono includere i medesimi cloni testimoni previsti per la sperimentazione ufficiale ().
3. I risultati delle prove preliminari devono essere espressi in forma di relazione che, per ogni carattere, includa:
a) descrizione dei materiali e metodi impiegati;
b) esposizione dei risultati ottenuti;
c) discussione dei risultati.
4. Il Comitato tecnico, esaminata la relazione, può:
a) respingere la domanda di ammissione alla sperimentazione se, in base ai dati presentati, si può presumere con ragionevole certezza che il clone non possiede i requisiti di superiorità richiesti per la registrazione;
b) respingere la relazione in tutto o in parte quando questa non dia garanzie sufficienti di attendibilità dei dati prodotti;
c) approvare la relazione e ammettere il clone alla sperimentazione ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1996-03-05;308#art-5