Art. 2
In vigore dal 19 giu 1996
1. Per l'accettazione delle domande di cui all' la Commissione nazionale del pioppo sente il parere del proprio Comitato tecnico di cui all'. In caso di accoglimento della domanda il clone viene considerato "in corso di osservazione e sperimentazione"; il selezionatore od il richiedente da lui debitamente autorizzato si impegna a consegnare tempestivamente agli Istituti di cui all', comma 2, il materiale di vivaio secondo le modalità stabilite dagli Istituti medesimi.
2. Gli esami relativi ad un clone "in corso di osservazione e sperimentazione" possono terminare anche prima della conclusione della sperimentazione ufficiale per i motivi di cui al punto 1.3 dell'allegato C al decreto del Presidente ella Repubblica n. 494/82, oppure se da osservazioni preliminari il Comitato tecnico di cui al comma 1 desume con ragionevole certezza che tale clone non può superare i requisiti richiesti per la registrazione. Tale decisione viene assunta con provvedimento motivato del Presidente della CNP, su proposta del Comitato tecnico. Se la sperimentazione ha dato esito soddisfacente la CNP propone l'iscrizione del clone nel RNCF.
3. Per ogni clone iscritto nel RNCF viene nominato un responsabile della conservazione in purezza. L'affidamento della responsabilità è disposto dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali con il medesimo provvedimento di iscrizione e sentito il parere della CNP. L'affidamento può essere richiesto dal selezionatore, dal detentore dei diritti sul clone o ai loro aventi causa e, in mancanza di essi, da un istituto, ente od altro soggetto che offra la garanzia del mantenimento in purezza del clone.
4. Prototipi di tutti i cloni iscritti nel RNCF vengono conservati, oltre che presso il selezionatore od il detentore, anche in almeno due arboreti, gestiti per la CNP dall'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dall'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo o dal Centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma.
5. Il Presidente della CNP su richiesta del Comitato tecnico propone al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la cancellazione dal RNCF di quei cloni di pioppo che per comprovati motivi non risultano più consigliabili per la coltivazione. La cancellazione avviene con decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1996-03-05;308#art-2