Art. 7

Modifiche del presente regolamento

In vigore dal 26 mar 1996
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti. 2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1996-01-25;115#art-7

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