Art. 6
Disposizioni transitorie in materia di esercizio delle funzioni relative al diritto di accesso
In vigore dal 26 mar 1996
Disposizioni transitorie in materia di esercizio delle funzioni
relative al diritto di accesso
1. Fino alla costituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le funzioni relative all'accesso di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono svolte presso la sede centrale del Ministero di grazia e giustizia dalle segreterie delle Direzioni generali, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ispettorato generale, dell'Ufficio centrale della giustizia minorile e dell'Ufficio centrale degli archivi notarili. Le medesime funzioni sono svolte presso gli uffici periferici dell'amministrazione dalle rispettive segreterie e presso gli uffici giudiziari dalle cancellerie o dalle segreterie giudiziarie.
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