Art. 4

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

In vigore dal 26 mar 1996
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell', comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale; b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure non concorsuali concernenti il personale da reclutare; c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; d) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime; e) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all'esaurimento delle procedure concorsuali; f) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali; g) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione; h) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale; i) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; l) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza; m) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; n) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa; o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti conservati negli archivi di Stato concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; p) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali; q) relazioni alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti nonché atti di promovimento di azioni di responsabilità avanti alle competenti autorità giudiziarie; r) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari; s) segnalazioni, atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, fino a quando in ordine ad essi non sia stata conclusa la necessaria istruttoria; t) atti di ultima volontà e i relativi repertori, registri ed indici nonché atti del registro generale dei testamenti durante la vita del testatore, copie dei repertori e dei registri notarili depositati negli archivi notarili.
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Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese (Art. 4 Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso.) — Testo vigente | Portale Normativo