Art. 5
Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento
In vigore dal 26 mar 1996
Esclusioni dal diritto di accesso
già previste dall'ordinamento
1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorchè non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa ne prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1996-01-25;115#art-5