Art. 7
Pubblicità
In vigore dal 13 gen 1996
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 ottobre 1995
Il Ministro: DINI Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1995
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 339
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1995-10-13;561#art-7