Art. 5

Categorie di documenti attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese

In vigore dal 13 gen 1996
Categorie di documenti attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi ed imprese, salva per costoro la garanzia della visione degli atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l'accesso: a) atti relativi alle selezioni ed al reclutamento del personale, ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorsi e degli organismi preposti alle valutazioni ed alle scelte riguardanti l'avanzamento del personale dipendente, nonché gli atti di assegnazione e destinazione dei dipendenti e dei vincitori di concorso, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti; b) rapporti informativi e relazioni disciplinari concernenti il personale dipendente del Ministero del tesoro, nonché documentazione attinente a procedimenti disciplinari e penali o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente, o riguardante inchieste ispettive sommarie e formali ovvero indagini ed istruttorie sull'attività degli uffici e/o singoli dipendenti su iniziativa dell'Amministrazione o a seguito di segnalazioni di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari; c) atti relativi ad accertamenti medico-legali o comunque che riguardino la salute delle persone, inclusi quelli concernenti la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi; d) atti relativi a provvedimenti di dispensa dal servizio, di destituzione o di decadenza dall'impiego; e) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del dipendente; f) documentazione relativa alla emanazione di ordini di servizio istituzionalmente riservati agli organi ministeriali, quando dalla loro conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla riservatezza dei dipendenti o di terzi; g) atti, studi, analisi, comunicazioni, relazioni e proposte di carattere economico-finanziario e congiunturale attinenti allo Stato, agli Enti pubblici e privati ed alle banche e società su cui lo Stato esercita forme di partecipazione e/o controllo; h) atti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese, amministrazioni pubbliche ed enti, anche disciolti, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa; i) atti, studi, analisi, relazioni, proposte, denunce degli organi e dei rappresentanti ministeriali in seno alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici e privati, alle banche ed alle società partecipate o controllate; l) singoli atti istruttori, studi, analisi, relazioni, comunicazioni e pareri relativi a provvedimenti riguardanti sussidi, indennizzi, finanziamenti, assunzioni o erogazioni di prestiti e mutui, da parte di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, banche, società, quando dalla loro conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla riservatezza dei dipendenti o di terzi e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in ordine alla pubblicità dei criteri di erogazione ed all'elenco dei destinatari; m) documentazione relativa all'autorizzazione concessa ad enti pubblici e privati di emettere prestiti obbligazionari; n) documenti, atti, studi, analisi, relazioni, proposte, istruzioni, comunicazioni, autorizzazioni, denunce sull'assetto proprietario, la costituzione, la fusione, lo scorporo, il commissariamento,lo scioglimento e la liquidazione, il funzionamento, la cessione e tutte le attività connesse di enti pubblici e privati, società, banche, sui quali l'Amministrazione esercita una funzione di partecipazione o di controllo, ovvero esercita una influenza determinante, ovvero eroga contribuzioni in beni o di natura finanziaria ancorchè di carattere saltuario; o) proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche inerenti alle deliberazioni di Comitati interministeriali, fino alla data dell'adozione di queste; p) rapporti e denunce agli organi giudiziari e agli uffici di procura presso la Corte dei conti e atti degli stessi organi, ove siano individuati o individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilità penali, amministrative, contabili o la sottoponibilità a misure di prevenzione; q) atti e documenti di promovimento di azioni di responsabilità penale, amministrativa e contabile; r) documenti riguardanti la posizione giuridica, professionale, contributiva, economico-finanziaria e tecnica delle ditte che partecipano a gare per forniture e per servizi indette dall'Amministrazione del tesoro; s) atti, verbali e proposte delle commissioni aventi il compito di prendere in esame le domande di partecipazione alle gare per l'acquisto di beni o per l'espletamento di servizi; t) atti e verbali delle commissioni per l'aggiudicazione di beni, forniture e servizi; u) studi, atti e documenti concernenti la gestione dei titoli azionari o di partecipazioni societarie di proprietà dello Stato, le operazioni di cessione e collocamento di detti titoli sul mercato, nonché la rappresentanza dello Stato nell'assemblea dei soci; v) documenti contenenti notizie sul debito pubblico al portatore, a norma degli articoli 57 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e 221, comma 2, del regolamento emanato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298; z) atti relativi a procedimenti sanzionatori di competenza dell'Amministrazione, quando dalla loro conoscenza possa derivarne un pregiudizio alla riservatezza di dipendenti o di terzi; aa) atti relativi agli interventi e ai provvedimenti sanzionatori, se connessi a procedimenti giurisdizionali, penali, amministrativi o contabili.
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