Art. 4

Categorie di documenti attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e alla repressione della criminalità.

In vigore dal 13 gen 1996
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) atti e documenti relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e controllo di bilancio e spesa, attinenti a programmi connessi alle esigenze di polizia e sicurezza e relativi all'attività di approvvigionamento, dislocazione, gestione e manutenzione di infrastrutture, tecnologie, mezzi, armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati in dotazione alle forze di polizia; b) documenti di programmazione e di iniziativa dell'attività di vigilanza e di ispezione, nonché verbali, atti e relazioni dei servizi ispettivi facenti capo all'Amministrazione del tesoro, attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica ovvero alla prevezione e repressione della criminalità; c) atti relativi alle operazioni concernenti l'ideazione, anche grafica, la commessa, la fabbricazione e la distribuzione di moneta, carta moneta e titoli di Stato; d) documenti relativi agli immobili adibiti alle sedi di servizio dell'Amministrazione, alle procedure di sicurezza ovvero elaborati o atti tecnici concernenti attrezzature e impianti soggetti ad omologazione ed approvazione quando l'accesso possa recare oggettivo e concreto pregiudizio alla sicurezza dei servizi e dei beni.
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