Art. 6
Periodo di differimento
In vigore dal 13 gen 1996
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per le categorie di documenti indicati negli articoli precedenti la sottrazione all'accesso opera per il periodo a fianco di ciascuna categoria indicato, con decorrenza dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte:
a) documenti di cui all', lettere c), d), 10 anni; documenti di cui alla lettera b), riguardanti la protezione civile, un anno;
b) documenti di cui all', lettere a), b), c), 10 anni;
c) documenti di cui all', lettera m), 5 anni; lettera i), 20 anni; lettera aa), 10 anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1995-10-13;561#art-6