Art. 5

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri

In vigore dal 4 nov 1995
1. Se le dichiarazioni di cui agli della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono presentate da cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità europea, gli adempimenti ad esse relativi sono esperiti davanti ai consolati dei Paesi d'origine sulla base del mutuo riconoscimento e fatto comunque salvo quanto previsto dalle vigenti Convenzioni internazionali in materia di legalizzazione e di autenticazione di documenti e di firme. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 maggio 1995 Il Ministro: MANCUSO Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1995 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 16
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