Art. 1

Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva

In vigore dal 4 nov 1995
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto l'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza generale del 23 febbraio 1995; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio in data 29 maggio 1995; A D O T T A il seguente regolamento: . Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva 1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, la dichiarazione temporaneamente sostitutiva di cui all' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, può riguardare per i procedimenti annotativi di competenza del Ministero di grazia e giustizia i seguenti stati, fatti o qualità personali: a) cariche sociali ricoperte; inesistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza relative all'ufficio di amministrazione di società, indicate nell'art. 2382 del codice civile o in altre leggi speciali; iscrizione nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle camere di commercio; iscrizione nel registro delle ditte tenuto presso la camera di commercio; b) assenza a carico di procedure esecutive concorsuali e di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; c) posizione militare nei confronti di altro Stato di cui si possiede anche la cittadinanza; assolvimento degli obblighi di leva; d) condizione di parente di disperso o irreperibile; avvenuto decesso di parenti diversi da quelli indicati nell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15; stato di infermità; situazione di degenza in ospedale o in casa di cura o di riposo per anziani di parenti, coniuge o suocero; parenti a carico; orfano; portatore di handicap; e) adozione, affiliazione, affidamento, riconoscimento di figli naturali, affinità, divorzio, annullamento del matrimonio, separazione personale; f) elezione a carica pubblica; g) condizione di sacerdote, diacono, religioso, con o senza voto, o ministro di culto ammesso dallo Stato; h) mancata esclusione dalla consultazione presso gli archivi notarili e di Stato. 2. La disciplina dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si applica integralmente e senza eccezioni ai seguenti albi ed elenchi tenuti dalla Amministrazione della giustizia: albi dei periti e consulenti tecnici presso gli uffici giudiziari; albi degli ordini professionali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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