Art. 3
Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive
In vigore dal 4 nov 1995
1. La regolarizzazione ed il completamento della dichiarazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, avviene con le stesse modalità previste per la sua presentazione, entro un termine di quindici giorni. Fino a che la rettificazione o il completamento non sia avvenuto il provvedimento favorevole non può essere emanato.
2. Qualora le irregolarità di cui al comma 1, siano individuate in un momento successivo alla dichiarazione per iniziativa dello stesso dichiarante, quest'ultimo può procedere alla immediata rettifica prima dell'emanazione del provvedimento.
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