Art. 2
Presentazione successiva della documentazione richiesta
In vigore dal 4 nov 1995
1. L'invito di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, contiene l'indicazione che il provvedimento favorevole non potrà essere emesso fino a che i documenti richiesti non siano presentati in forma regolare e completa.
2. Se l'interessato non presenta i documenti nel termine fissato è sospesa la decorrenza del termine finale del procedimento di cui all', della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei documenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1995-05-22;431#art-2