Art. 6
Verifiche
In vigore dal 13 giu 1995
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti oggetto delle agevolazioni.
2. L'accertamento ministeriale previsto dal precedente comma, è disposto per ogni singola iniziativa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale della produzione industriale, ed è eseguito da una Commissione, nominata con lo stesso decreto, composta da due membri, di cui, uno con funzioni di presidente, scelto fra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale della produzione industriale, e l'altro, munito di adeguata laurea ad indirizzo tecnico, scelto tra i funzionari in servizio presso la stessa direzione generale.
3. Gli emolumenti per i membri della commissione sono calcolati sulla base delle tariffe riportate nel decreto del Ministro dell'industria del 27 marzo 1984, con relativi oneri a carico delle imprese beneficiarie del contributo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 marzo 1995
Il Ministro: CLÒ Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 26
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-03-28;202#art-6