Art. 3
Valutazione delle domande
In vigore dal 13 giu 1995
1. La valutazione delle domande di contributo è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla scadenza della data di presentazione delle domande.
2. Fermo restando quanto disposto dall', comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, si applicano i criteri di priorità di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1994.
3. Tutte le domande valutate positivamente ai fini della concessione dei contributi, sono ordinate secondo le priorità di cui al comma 2.
4. Il singolo contributo è concesso quando interamente rientrante nei fondi disponibili fino ad esaurimento.
5. Nel caso in cui l'importo globale dei contributi supera la disponibilità del Fondo sono escluse quelle imprese i cui programmi non rientrano nelle priorità di cui ai commi precedenti del presente articolo.
6. Nel caso in cui tutte le imprese realizzano programmi con le caratteristiche di cui ai commi precedenti e l'ammontare dei contributi supera la disponibilità del Fondo, il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato diminuisce il contributo in misura percentuale fino alla concorrenza dei 50 miliardi del Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-03-28;202#art-3