Art. 4

Concessione del contributo

In vigore dal 13 giu 1995
1. I contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. L'importo del contributo è pari al 15% del costo totale dell'investimento sostenuto, documentato e riconosciuto congruo dal Ministero dell'industria, del commernercio e dell'artigianato. 3. Per le imprese operanti nelle regioni italiane rientranti nell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale obiettivo 2 e in quelli interessati da azioni comunitarie di sviluppo di cui al regolamento CEE, l'importo del contributo è pari al 30% del costo totale dell'investimento, sostenuto, documentato e riconosciuto congruo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Il contributo, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è elevato di un ulteriore 10% se l'impresa, nell'ambito del processo di riconversione, non fa ricorso alla cassa integrazioni guadagni. 5. I benefici del Fondo di cui all' del presente decreto nelle zone obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE numero 2081/93, sono cumulabili con altri benefici previsti da altre leggi comunitarie, nazionali o regionali. 6. La cumulabilità degli interventi non può, comunque, superare il 65% dell'investimento effettuato. 7. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i contributi sono concessi, previa verifica della attinenza e della congruità degli investimenti in relazione ai programmi di riconversione di cui all', secondo le priorità indicate all', con provvedimento motivato.
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