Art. 2

Presentazione della domanda

In vigore dal 13 giu 1995
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all', devono essere presentate, dalle imprese interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Divisione XI, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 2. La data di presentazione della domanda è quella apposta dall'ufficio postale di partenza. 3. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una in carta legale, secondo il modello riportato nell'allegato A, corredate della documentazione indicata nell'allegato B, anch'essa in duplice copia. 4. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo. 5. Ogni domanda deve essere, inoltre, corredata dalle seguenti informazioni che si considerano vincolanti: a) dall'indicazione della data di inizio e fine lavori; b) dal progetto dell'iniziativa proposta; c) da una relazione tecnico-economica che deve contenere tutti gli elementi che illustrano le finalità dell'iniziativa e ne consentono la valutazione. 6. Se si rileva l'incompletezza della documentazione allegata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione presentata. 7. I costi imputabili all'iniziativa devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 257/1992. 8. Sono imputabili i costi, al netto di IVA, relativi ad: a) acquisto di nuovi macchinari degli impianti e delle nuove attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa comprese delle relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio; b) opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature di cui al punto precedente ed esclusivamente dedicate a questi ultimi; c) ampliamenti ovvero ristrutturazione dei servizi di stabilimento funzionalmente legati alla riconversione del processo produttivo; d) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 10%; e) scorte, forfettarie, ammissibili nel limite del 40% del costo dell'investimento effettuato. 9. Non sono imputabili i costi relativi a revisione prezzi, ad imprevisti, ed a spese generali. 10. Nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico, così come descritto alla lettera b) dell', l'impresa si deve impegnare ad operare nel nuovo settore merceologico senza soluzione di continuità rispetto al precedente. 11. In tale ipotesi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riconosce il minore costo, tra i due presi a confronto, relativamente a: a) il costo medio di riconversione proprio del settore di provenienza; b) il costo di riconversione nel nuovo settore.
Storico versioni

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