Art. 5

Ricorsi

In vigore dal 15 set 1995
1. Avverso i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dall'albo professionale, sono ammessi i normali ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 dicembre 1994 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MASTELLA Il Ministro di grazia e giustizia BIONDI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 1995 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 259
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