Art. 5
Ricorsi
In vigore dal 15 set 1995
1. Avverso i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dall'albo professionale, sono ammessi i normali ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 1994
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
MASTELLA
Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 259
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1994-12-22;775#art-5