Art. 4

Iscrizioni transitorie

In vigore dal 15 set 1995
1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti sono iscritti all'albo professionale di cui all' del presente decreto, su presentazione dei seguenti documenti: a) certificato di cui alla lettera b) del precedente ; b) dichiarazione del o dei datori di lavoro da cui risulta che il lavoratore ha svolto mansioni di massaggiatore o massofisioterapista per non meno di cinque anni di effettivo servizio, di cui almeno due nel periodo immediatamente precedente al momento della presentazione dei documenti.
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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1994-12-22;775#art-4

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