Art. 2
Privi della vista
In vigore dal 15 set 1995
1. Agli effetti del presente regolamento si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1994-12-22;775#art-2