Art. 3

Iscrizione e cancellazione

In vigore dal 15 set 1995
1. All'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti vengono iscritti i cittadini italiani privi della vista diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti: a) diploma conseguito ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; b) certificato, rilasciato dalla unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui è stato conseguito il diploma, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento delle funzioni di terapista della riabilitazione. Detta certificazione non deve essere di data anteriore a novanta giorni al momento della domanda di iscrizione. 3. I terapisti della riabilitazione non vedenti, iscritti all'albo di cui all', sono cancellati quando vengono meno i requisiti richiesti per l'iscrizione stessa. 4. Qualora la gestione del suddetto albo professionale comporti oneri diversi da quelli propri del normale funzionamento dei competenti uffici ministeriali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto l'importo del contributo a carico degli iscritti, di cui all', comma 3, della legge 11 gennaio 1994, n. 29, e la relativa disciplina.
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