Art. 6

In vigore dal 23 set 1994
1. Il direttore generale della M.C.T.C. stabilisce con proprio provvedimento le particolari disposizioni necessarie per la esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento. 2. Il direttore generale della M.C.T.C. stabilisce altresì con proprio provvedimento quali delle informazioni contenute nell'elenco dei veicoli d'epoca possono essere messe a disposizione del pubblico e dei visitatori del Centro storico della Direzione generale.
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