Art. 2

In vigore dal 23 set 1994
1. La domanda di iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco di cui all', redatta sul modulo di cui all'allegato A e corredata dei documenti di cui all'allegato B, deve essere presentata alla Direzione generale M.C.T.C. Gli allegati A e B fanno parte integrante del presente regolamento. 2. L'iscrizione avviene solo previo superamento di una visita e prova da parte della Direzione generale M.C.T.C., tendente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell'. 3. Si prescinde dalla presentazione della certificazione di cui all'allegato B, punto 2), nonché dalla visita e prova di cui al comma precedente allorquando la domanda di iscrizione concerna autoveicoli o motoveicoli già iscritti nei registri previsti dall', comma 34, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. In tale ultimo caso, i suddetti veicoli devono presentare il certificato di iscrizione ai su citati registri.
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