Art. 4
In vigore dal 23 set 1994
1. L'iscrizione e la circolazione dei veicoli d'epoca è consentita con le modalità indicate nell'art. 214 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
2. Possono essere autorizzati a partecipare alle manifestazioni ed ai raduni solo i veicoli iscritti nell'elenco di cui al precedente .
3. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., a seguito del nulla-osta della sede centrale concernente l'effettiva iscrizione dei veicoli di cui trattasi nell'elenco di cui all', rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 3, punto a), dell'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Copia della autorizzazione viene inviata alla sede centrale della Direzione generale.
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