Art. 5

In vigore dal 23 set 1994
1. Ai fini della verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 dell', gli autoveicoli ed i motoveicoli d'epoca vengono sottoposti, ogni cinque anni, ad apposita revisione presso il competente ufficio M.C.T.C. 2. A seguito di esito favorevole della revisione, la Direzione generale M.C.T.C. conferma l'iscrizione del veicolo in questione nell'elenco nazionale. 3. Nel caso in cui i veicoli non si presentino alla prescritta revisione o si trovino in condizioni tali da non superarla, vengono cancellati d'ufficio dall'elenco di cui trattasi. 4. È fatta salva la possibilità di una nuova iscrizione a seguito del superamento di una nuova revisione.
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